In passato, molte banche svizzere e altri gestori patrimoniali hanno trattenuto indebitamente una quantità di retrocessioni pari a un valore miliardario. Tale denaro spetta ai clienti che, tuttavia, spesso non sono a conoscenza dei loro diritti finanziari.
La sentenza emessa solamente in data 16 giugno 2017 (4A_508/2016) dal Tribunale federale svizzero chiarisce definitivamente la questione ampiamente dibattuta circa la prescrizione delle retrocessioni. I clienti possono richiedere retroattivamente presso il fornitore di servizi finanziari coinvolto le retrocessioni risalenti a 10 anni prima e il cui termine di prescrizione inizia con la registrazione della retrocessione presso suddetto fornitore.
Gli organi delle Casse pensioni sono soggetti all’obbligo legale e fiduciario di diligenza e devono tutelare nel miglior modo possibile gli interessi della Cassa pensioni e del soggetto assicurato (Art. 51b Abs. 2 BVG). È necessario dunque rivendicare eventuali somme patrimoniali sottratte indebitamente alla Cassa pensioni, non da ultime anche le retrocessioni trattenute dai fornitori di servizi finanziari. Un’eventuale omissione da parte degli organi delle Casse pensioni circa il chiarimento e il recupero delle retrocessioni può rappresentare una violazione dell’obbligo di diligenza. Gli organi sono personalmente responsabili (Art. 52 BVG) e potrebbero essere punibili di amministrazione infedele (Art. 158 StGB).